[A] Se l’esecuzione in via d’urgenza possa essere parificata alla stipula del contratto ai fini del rispetto della clausola di stand still, di cui all’art. 32, comma 8 del D.lgs 50 del 2016. [B] Sulle conseguenze relative alla violazione della clausola di stand still.
SENTENZA N. ****
[A] La violazione dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l'esecuzione in via d'urgenza parificabile alla stipulazione del contratto (T.A.R. Campania, n. 78/2022). ...